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L’Agenzia delle Entrate, con le FAQ del 23 giugno 2026, risponde ad alcuni quesiti in merito alla Rottamazione-quinquies.
La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 relativi a imposte derivanti da controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate, contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamento e sanzioni per violazioni del Codice della strada elevate dalle Prefetture.
Tra le principali novità, la possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente il capitale dovuto e le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive. Restano invece esclusi dal pagamento gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti che hanno presentato domanda l’importo complessivo da versare, il dettaglio delle rate e le relative scadenze
Per chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione, la scadenza è fissata al 31 luglio 2026. In alternativa è possibile optare per la rateizzazione, con un piano che può estendersi fino al 2035. Sulle rate si applicherà un interesse annuo del 3% a partire dal 1° agosto 2026.
La presentazione della domanda comporta inoltre importanti effetti sul fronte della riscossione: vengono sospese nuove procedure cautelari ed esecutive per i debiti definibili, mentre il contribuente non viene considerato inadempiente ai fini del DURC e di altre verifiche previste dalla normativa.
Attenzione però alle scadenze. La normativa prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata in caso di mancato pagamento dell’unica rata oppure di due rate, anche non consecutive, nel caso di pagamento dilazionato. In caso di decadenza, riprenderanno le attività di recupero dei crediti e i versamenti già effettuati saranno considerati semplici acconti sul debito complessivo.

