CdL, Decontribuzione Sud: inaccettabile posizione sulla tredicesima mensilità

E’ del 12 gennaio 2021 il nuovo approfondimento (n. 2) della Fondazione Studi CdL che ha come tema centrale la tredicesima mensilità nella Decontribuzione Sud ed il messaggio INPS n. 72/2021 di ultima emanazione.

Calderone scrive a Tridico.

Decontribuzione Sud

Introdotto dal D.L. n. 104/2020, c.d. “decreto Agosto“, l’incentivo denominato “Decotribuzione Sud“, previsto per i rapporti di lavoro dipendente con attività lavorativa prestata in aree svantaggiate, è stato temporalmente esteso dalla Legge di bilancio 2021, con una rimodulazione della misura e modifiche alla platea dei beneficiari.

L’approfondimento passa in rassegna gli aspetti operativi dell’esonero applicabile nel 2020 in vista della scadenza relativa ai contributi dovuti per il mese di dicembre, analizzandone:

– condizioni di fruizione;

– possibilità di cumulo;

– casi specifici (come il congedo di maternità).

Nel documento, inoltre, si analizzano le indicazioni fornite dall’INPS proprio con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, dal quale si è appreso che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre-dicembre 2020.

Il messaggio ha anche previsto che i datori di lavoro debbono restituire l’eventuale maggiore somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre nelle denunce di competenza gennaio 2021 e, dunque, procedere al versamento delle differenze entro il 16 febbraio 2021.

Una posizione che, tuttavia, la Categoria professionale ritiene non condivisibile: nell’approfondimento sottolinea le principali criticità del parere ministeriale con cui è stata indicata all’Istituto l’applicazione dello sgravio sulla tredicesima mensilità.

Qui, pertanto, appare utile sintetizzare quell’unico aspetto del documento FS.

CdL: lo strano caso della tredicesima mensilità

Un passo indietro alla conclusione del messaggio INPS dettata da parere ministeriale secondo cui i datori di lavoro debbono restituire l’eventuale maggiore somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre nelle denunce di competenza gennaio 2021 e procedere al versamento delle differenze entro il 16 febbraio 2021.

Secondo espressa disposizione normativa, l’obbligazione contributiva per la tredicesima mensilità sorge nel mese nel quale essa deve essere corrisposta: dicembre. L’erogazione in ritardo di queste somme rispetto ai termini normativi o contrattuali non comporta un differimento dell’obbligazione contributiva, che invece va soddisfatta nel rispetto delle scadenze, pena l’aggravio degli accessori di legge.

Conseguentemente, la Fondazione Studi ritiene che l’esonero contributivo di cui al decreto “Agosto” (art. 27, dl n. 104/2020) – c.d. “Decontribuzione Sud” – sia pienamente applicabile all’intero ammontare calcolato e spettante ai lavoratori nel mese di dicembre 2020.

A nulla rileva che la tredicesima maturi durante l’intero 2020 e l’esonero riguardi i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Anche i ratei maturati da gennaio a settembre 2020, insiste l’approfondimento FS n. 2/2021, rilevano, ai fini contributivi, nel mese di corresponsione: dicembre 2020, in cui sorge l’obbligazione contributiva.

Tanto ritenuto, i Consulenti del Lavoro giudicano incomprensibile il principio giuridico nel parere ministeriale con cui è stata indicata all’INPS la posizione da assumere sul tema, espressa nel messaggio n. 72/2021.

Lettera di Calderone a Tridico: inaccettabile posizione di Ministero e INPS

L’interpretazione del Ministero del Lavoro raccoglie anche lo sfogo della Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone.

La Presidente scrive a Tridico per stigmatizzare, nella forma e nel merito, i contenuti del messaggio n. 72/2021, che riporta l’inaccettabile interpretazione del Ministero sulla “Decontribuzione Sud” per la tredicesima mensilità.

Nella lettera a Tridico la Presidente sottolinea come la misura colpisca ancora una volta, in questa delicata fase di eventi pandemici, le finanze degli imprenditori e dei lavoratori autonomi cui viene negato il diritto previsto dalla norma di versare contributi in misura ridotta.

L’interpretazione, che necessariamente è anche quella dell’INPS nel messaggio sotto accusa, non è condivisibile per la Categoria non solo perché arriva in prossimità della scadenza del pagamento dei contributi stessi, con la maggior parte delle aziende e dei Consulenti del Lavoro che hanno già concluso i conteggi e la contabilizzazione dei relativi costi, ma anche perché l’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997 stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione e imputate allo stesso, come sopra annunciato (circolare Inps n. 263/1997).

I contributi, dunque, vanno versati sull’intera tredicesima maturata e corrisposta.

Non si comprende, allora, perché la decontribuzione correlata dovrebbe seguire criteri differenti e incoerenti“, precisa la Presidente.