INPS chiarisce la Decontribuzione Sud
Decontribuzione al 30% in un messaggio INPS.
Al fine di:
a. contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico;
b. garantire la tutela dei livelli occupazionali,
il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – c.d. “decreto Agosto” – ha previsto (art. 27, c. 1) in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30%, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
L’agevolazione è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione:
– del settore agricolo;
– dei contratti di lavoro domestico “la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
La decontribuzione può essere riconosciuta alle aziende che abbiano sede legale o unità operativa/e nelle regioni c.d. svantaggiate.
Ora, in adesione agli orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un messaggio INPS – il n. 72 dell’11 gennaio 2021 – fornisce chiarimenti.
INPS, Decontribuzione Sud. Somministrazione di lavoro
L’esonero in trattazione spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate (intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività).
Ciò premesso, nell’ambito della somministrazione di manodopera il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione.
Quest’ultima è parte del contratto individuale di lavoro; riveste, dunque, la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.
In relazione al rapporto di lavoro instaurato con un’Agenzia di somministrazione, l’INPS evidenzia che gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.
Riguardo tali obblighi, infatti, l’utilizzatore viene coinvolto come responsabile in solido, salvo il diritto di rivalsa (Dlgs. n. 81/2015).
L’articolo 33, comma 2, del decreto ora citato stabilisce, al riguardo, che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo […] di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.”
Su queste basi, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
Decontribuzione Sud: riconoscimento per la tredicesima mensilità
In considerazione dell’espresso riferimento al preciso periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020.
Tuttavia, ciò vale esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.
Ne discende che la “Decontribuzione Sud” può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.
I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante.
La maggior somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.