Decontribuzione Sud solo con Durc e autorizzazione Ue
L’articolo 27, comma 1, del Decreto cd. “Agosto” n. 104/2020, ha introdotto un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud).
Decontribuzione Sud: in cosa consiste?
E’ un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Quando e a chi spetta?
Spetta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
L’esonero è concesso previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Decontribuzione Sud. Indicazioni e istruzioni INPS
L’INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo (circolare n. 122 del 22.10.2020).
Ambito soggettivo e geografico
I datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono:
tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di
lavoro domestico.
L’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:
Abruzzo;
Basilicata;
Calabria;
Campania;
Molise;
Puglia;
Sardegna;
Sicilia.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Decontribuzione Sud: esclusioni
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
1. come più sopra accennato, premi e contributi dovuti all’INAIL;
2. il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
3. il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
4. il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
5. il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Decontribuzione Sud: Durc
Il diritto alla fruizione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Aspetti di cumulabilità
In virtù dell’entità della misura di sgravio, essa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Decontribuzione Sud: flusso Uniemens
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di ottobre 2020 e fino a quello di dicembre 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.