La sanificazione trova il suo codice tributo

La risoluzione n. 2/E/2021, dell’11 gennaio, assegna il codice tributo “6918” – denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” – al credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 80mila euro per la sanificazione degli ambienti di lavoro alle misure anti Covid.

Il codice va indicato nel modello F24, che va presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La sanificazione nella norma e nella prassi

Previsto dall’articolo 120 del Dl “Rilancio” e regolato dal punto di vista applicativo dal provvedimento del direttore dell’agenzia del 10 luglio 2020, a sua volta ritoccato l’8 gennaio 2021 da un nuovo provvedimento scaturito dalle modifiche, in termini di tempistica, dalla legge di bilancio 2021, Il tax credit diviene pertanto operativo.
 
Nel modello F24, va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato “2021”.