Zes, spazio ai tagli nella Legge di bilancio
Le Zes – Zone economiche speciali – sono state duramente colpite dagli eventi pandemici. Nella Legge di bilancio per il 2021, i commi 173-176 dell’articolo 1 introducono, per le imprese che operano in queste zone, una serie di misure finalizzate a ridurre il carico fiscale e incentivare la ripresa delle attività economiche.
Zes: in cosa consiste l’intervento agevolativo?
Tornando sui citati commi, essi prevedono una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone economiche speciali, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa l’attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
Il Dl n. 91/2017 definisce le ZES “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”.
Zes: aspetti soggettivi
Le proposte di istituzione della Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea) o in transizione (con Pil pro capite tra il 75 e il 90% della media europea).
Tali regioni possono presentare una sola proposta di istituzione della Zes nel proprio territorio, o al massimo due ove siano presenti più aree portuali, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.
Le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle Zes usufruiscono di vari benefici fiscali, oltre a:
– riduzione dei termini dei procedimenti;
– semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente per tutte le altre imprese.
La fruizione del su menzionato beneficio è subordinata al rispetto di 2 condizioni:
1) le imprese devono mantenere la loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni;
b) le imprese sono tenute a conservare per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.