Nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento

Il CNDCEC ha pubblicato i Nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014.

Il documento è nel sito internet www.commercialisti.it.

Revisionati nell’ambito dell’area di delega “Procedure concorsuali e risanamento di impresa”, i Principi sono stati curati da:

– AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale);

FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti);

ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari);

APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese);

OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

Aggiornamento e revisione derivano dalla necessità di tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi e, non ultime, delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, che é oramai anche emergenza economica per molte imprese.

Nuovi Principi di attestazione: ambito oggettivo

Lo schema di base delle attività che il professionista esperto incaricato è tenuto a svolgere resta scrive l’organo di informazione del CNDCEC – sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare sui temi:

dell’indipendenza e del compenso dell’attestatore;

della definizione del perimetro delle verifiche;

delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso.

Assurge a tema particolarmente importante quello della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle “utilità” esterne, in relazione alle quali l’attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

E’ altrettanto rilevante il tema dell’incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19, che rende i Nuovi Principi attuali più che mai, proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all’ampliamento, anche oltre i cinque anni, dell’orizzonte temporale del Piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall’attestatore.

Completano l’aggiornamento le attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter, 182-quinquiese 186-bisl.fall. e la c.d. attestazione di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola “fine” al processo di risanamento.

Fonte: Press