Agenzia delle Entrate prolifica sul Superbonus
Tenuto conto delle previsioni inserite nella Legge di bilancio 2021 sul Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha interpretato prolificamente la norma, pubblicando numerose risposte in materia.
Di seguito, in sintesi, le prime risposte del nuovo anno.
Agenzia: risposta n. 17/E/2021, sì condizionato
L’intervento di demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico di immobili esistenti – uno pertinenza (C/2), l’altro “fabbricato collabente” (F/2) – fruisce del Superbonus a condizione, tra l’altro, che rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, ai quali sono stati aggiunti di recente “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana” (10, comma 1, lettera b, n. 2 del Dl n. 76/2020).
Agenzia: risposte n. 11/E/2021 e n. 14/E/202, doppio no
11/E/2021. Un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa, in assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, non potrà fruire dell’agevolazione.
14/E/2021. Parimenti no alla maxi-detrazione per l’immobile di proprietà della parrocchia, se non rientra espressamente tra le Onlus, Odv o Aps, non essendo l’ente religioso compreso tra i soggetti beneficiari indicati dalla norma.
Agenzia: risposte n. 15/E/2021 e n. 16/E/2021, detrazione secondo la situazione esistente e i requisiti richiesti
In relazione a unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, la risposta n. 15/2021 chiarisce che in caso di accorpamento di più unità abitative va considerata la situazione esistente all’inizio degli interventi edilizi e non quella risultante alla fine dei lavori ai fini dell’applicazione delle detrazioni: non importa che al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà.
Con la risposta n. 16/2021, infine, l’AdE conferma l’accesso alla maxi-agevolazione, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, per interventi sull’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, che costituisce un “corpo” residenziale di un edificio, affiancato a un altro “corpo” ad uso abitativo concesso in uso a terzi.
Inoltre, anche chi detiene un’unità immobiliare in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può beneficiare del Superbonus, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito dello sconto.