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  Fisco  Legge di Bilancio 2021: tutte le novità sul Superbonus
FiscoProfessionisti

Legge di Bilancio 2021: tutte le novità sul Superbonus

redazioneredazione—Gennaio 2, 2021
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La Legge di Bilancio 2021 apporta diverse modifiche alla disciplina del Superbonus introdotta dal decreto “Rilancio”.

Per lo più, le modifiche ne ampliano l’ambito di applicazione come la spettanza del beneficio anche in mancanza del condominio, in favore dell’unico proprietario, a condizione che il numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio sia compreso tra due e quattro, o anche in riferimento a edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica, purché a fine lavori si raggiunga una determinata classe energetica.

Legge di Bilancio: proroga “standard”

L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2021, in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Discorso a sé per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali: l’agevolazione è prorogata – dal precedente termine del 30 giugno 2022 – fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.

Legge di Bilancio: proroga “large”

E’ previsto, in caso di stato avanzato dei lavori (almeno il 60% dell’intervento complessivo), un prolungamento della maxi detrazione per ulteriori sei mesi. In particolare:

per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Ampliamento dell’ambito applicativo

Più di una modifica estende l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della disciplina del Superbonus. Queste le nuove fattispecie ammesse:

le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari;

gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;

i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche;

gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50%.

È inoltre specificato che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Limiti diversificati per le colonnine elettriche

Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stati stabiliti tre differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:

1- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;

2- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;

3- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

Delibere condominiali

Per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Legge di Bilancio 2021: le novità sul Superbonus toccano l’obbligo assicurativo dei professionisti

Circa l’obbligo assicurativo a carico dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni necessarie alla fruizione del Superbonus, la Legge di Bilancio chiarisce che lo stesso si considera rispettato se quei soggetti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale esercitata.

A tal fine, è necessario che il contratto:

-non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

-preveda un massimale non inferiore a 500mila euro per il rischio di asseverazione (se necessario, va integrato dal professionista);

-garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, il professionista può optare per una polizza ad hoc dedicata alle attività connesse alla disciplina del Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne sono oggetto e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Le alternative alla fruizione della detrazione

Infine, anche per le spese sostenute nel 2022 si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:

un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Fonte: FiscoOggi.it

Legge di Bilancio 2021
Messaggio INPS n. 5062 del 31/12/2020
INPS sul massimale contributivo
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