Transizione 4.0 parte anche senza invio della comunicazione
Transizione 4.0: il mancato invio al MiSE della comunicazione prevista dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) non é condizione necessaria all’applicazione delle agevolazioni e all’utilizzo in compensazione dei relativi bonus collegati al Piano nazionale.
Come da norma indicato, l’invio della comunicazione, che è funzionale a monitorare la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative all’acquisizione, avviene da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.
L’Avvertenza 29.12.2020, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ribadisce il concetto.
Transizione 4.0 senza comunicazione: ambito soggettivo
Il chiarimento è diretto alle imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta per:
a. investimenti in beni strumentali indicati negli allegati A e B della legge n. 232/2016;
b. investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica;
c. spese di formazione 4.0.
L’accesso ai bonus in questione non sono, pertanto ed in via definitiva, in alcun modo subordinati all’invio della suddetta comunicazione.
Riguardo al modello da utilizzare, è in corso di predisposizione il decreto direttoriale che ne definisce:
1. contenuto;
2. modalità;
3. data a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione.