INPS sul massimale contributivo

INPS: il massimale contributivo (art. 2, c. 18 L. n. 335/1995) é il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

L’assoggettamento al massimale contributivo fa sì che la retribuzione eccedente il limite sia base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.

L’INPS pubblica un messaggio sul tema (n. 5062/2020).

INPS sul calcolo del massimale: è parametro annuo

Il calcolo del massimale opera quale parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno medesimo, sia simultanei che successivi, prescindendo dalle gestioni previdenziali, anche disomogenee, a cui affluisce la contribuzione obbligatoria.

Pertanto, in caso di più rapporti di lavoro in successione nell’anno e di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori; l’intera retribuzione da questi erogata sarà esclusa dall’IVS e dovrà essere riportata nell’elemento <EccedenzaMassimale> in UNIEMENS.

Il concorso dei redditi al raggiungimento del massimale, infatti, segue un ordine cronologico per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote, il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza.

Eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale.

L’opzione al sistema contributivo ha carattere irrevocabile e determina l’applicabilità del limite del massimale a decorrere dal suo esercizio.

Con riferimento alla problematica della collocazione esatta dell’indennità sostitutiva di preavviso di licenziamento, l’Istituto precisa che, qualora la stessa ricadesse a cavallo di due anni distinti, ai fini del calcolo del massimale occorrerà riferire l’imponibile pro quota ad entrambi gli anni.