Fondo Nuove Competenze. FAQ ANPAL aggiornate
Sul Fondo Nuove Competenze (FNC) ANPAL ha aggiornato le Faq.
Con quest’ultimo aggiornamento (2 dicembre 2020) – leggiamo nella notizia che ne dà il sito internet della categoria dei Consulenti del Lavoro – l’Agenzia specifica la casella pec attraverso cui si svolgeranno le attività di soccorso istruttorio, elencando sinteticamente i contenuti da descrivere per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e gli ambiti relativi alle modalità di svolgimento e la stesura del progetto per lo sviluppo delle competenze.
L’ANPAL sottolinea, poi, che non possono presentare istanza di contributo le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici.
Sono incluse nell’aggiornamento anche le precisazioni sull’attestato di frequenza eventualmente presentato, che deve ricomprendere le competenze acquisite nelle Regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione e l’aggiunta del premio di produzione tra le voci non rimborsabili dal FNC.
Il FNC è il fondo per l’innovazione rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive.
Modalità per l’accesso
Gli interventi del Fondo Nuove Competenze di cui al Dl c.d. “Rilancio” hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi
di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda) per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo
delle competenze dei lavoratori.
Fondo Nuove Competenze: caratteristiche dei CCNL di rimodulazione dell’orario di lavoro
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:
1. essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
2. prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250;
3. individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
4. (possono) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
CdL sul Fondo Nuove Competenze
I Consulenti del Lavoro ricordano che già con l’aggiornamento del 27 novembre 2020 l’ANPAL aveva chiarito che:
1. il Fondo non riduce la percentuale di FIS (Fondo Integrazione Salariale) settimanale in quanto il lavoratore non potrà essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal Fondo che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione;
2. il ricorso al Fondo non può inibire eventuali successive mobilità (licenziamenti individuali, collettivi e incentivi all’esodo).
Nella terza nuova FAQ relativa alla presentazione delle domande – informano i CdL – l’ANPAL chiarisce anche che in caso di dirigenti che ricorrono al FNC si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali.
Due precisazioni ulteriori giungono anche in relazione al progetto formativo e al soggetto erogatore.
Sulla registrazione della formazione, l’ANPAL ribadisce che sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo e sottolinea come i lavoratori destinatari degli interventi formativi debbano essere individuati in sede di accordo sindacale con un progetto per definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o tipologia di lavoratori.
Infine, relativamente ai costi finanziari, l’ANPAL chiarisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione secondo un importo quantificato e autorizzato dall’Agenzia con il relativo pagamento effettuato dall’Inps sull’IBAN indicato dall’azienda mediante le percentuali del 70% a titolo di anticipazione e 30% a saldo.