Antiriciclaggio: nuovo schema D sull’attività dei professionisti

Sul sito internet della Banca d’Italia sono pubblicati i nuovi “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” in tema di antiriciclaggio connesso agli illeciti fiscali.

Il documento costituisce, insieme agli indicatori di anomalia, lo strumento di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, a supporto dell’attività di antiriciclaggio e contrasto alle frodi fiscali.

Gli Schemi, ampliati e aggiornati, sono:

a. utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti;

b. frodi sull’IVA intracomunitaria;

c. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;

d. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

I primi tre sostituiscono e rielaborano gli schemi precedenti (Comunicazioni del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012).

Antiriciclaggio: novità schema D destinato ai professionisti

La novità è lo schema D che si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti: avvocati, notai, commercialisti possono avere contezza di operazioni apparentemente lineari che in realtà nascondono delle vere e proprie frodi fiscali.

Agli schemi illeciti più consolidati (evasione fiscale e riciclaggio) si affiancano spesso forme di evasione più complesse finalizzate, in estrema sintesi, a utilizzare i paradisi fiscali o le giurisdizioni carenti sotto il profilo dello scambio di informazioni, per trasferire ingenti flussi di denaro.

L’evasione fiscale può rappresentare lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per realizzare altre condotte criminose, come l’estorsione e la corruzione.

Ebbene, dall’analisi degli schemi operativi consolidati – come giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevi di contante da conti societari – Banca d’Italia, avvalendosi dell’operato della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito la versione aggiornata dei precedenti schemi e ne ha elaborato un quarto, destinato ai professionisti.

Il documento elaborato evidenzia che:

1. da un lato, per l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non devono necessariamente ricorrere contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo;

2. dall’altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per ritenere esistente un’ipotesi di illecito fiscale, essendo necessaria una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Le circostanze soggettive e oggettive contenute negli schemi devono essere, quindi, oggetto di una puntuale valutazione che tenga conto, ai fini dell’individuazione di un’operazione sospetta, di una serie di informazioni collegate dal punto di vista logico e temporale.