Fondazione Studi CdL sullo stop ai versamenti contributivi

Va letto, nell’Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro dedicato alla sospensione dei versamenti contributivi operata dal c.d. “Ristori bis”, il paragrafo sui dubbi interpretativi che l’articolo 11 insinua circa le scadenze.

Fondazione Studi. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

In particolare, l’articolo 11 del decreto disciplina la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020. L’ambito di applicazione riguarda i datori di lavoro privati:

a. appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 D.L. n. 149/2020 (cfr. art. 11, c. 1, D.L. n. 149/2020);

b. con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del D.L. n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 – cd. zone rosse (cfr. art. 11, c. 2, D.L. n. 149/2020).

Ma, mentre sulle sospensioni tributarie non si hanno dubbi che i versamenti sospesi siano quelli che scadono nel mese di novembre, come espressamente indicato all’art. 7, su quelli contributivi si determina confusione a causa della formulazione della lettera.

L’interrogativo, in particolare, è se la sospensione riguardi i versamenti dovuti nel mese di novembre 2020 (intesi come quelli aventi scadenza in tale periodo), ovvero quelli di competenza dello stesso mese e dunque in scadenza il 16 dicembre 2020.

Il legislatore prevede esplicitamente al comma 1 dell’articolo in commento la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 (con esclusione dei premi assicurativi da versare all’INAIL); a suscitare dubbi è, però, il richiamo all’articolo 13 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto “Ristori”) la cui moratoria riguarda i “contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”, dovuti dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, con attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel relativo Allegato 1 al D.L. n. 137/2020

Tale richiamo, tuttavia, si ritiene riguardi l’individuazione dei contributi oggetto di sospensione e non anche il periodo di competenza. Qualora, infatti, il legislatore avesse voluto fare riferimento all’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 anche in relazione al periodo di competenza (rectius: novembre), non avrebbe indicato espressamente che si applica ai contributi dovuti nel mese di novembre. Sarebbe stato sufficiente il rinvio all’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 senza specificare l’ambito temporale di applicazione.

Inoltre, la relazione tecnica al decreto legge presentato al Senato (A.S. n. 2013), nella stima ai fini della copertura, prende a riferimento la competenza del mese di ottobre 2019.

Fondazione Studi: soluzione interpretativa

Quanto sopra premesso, la Fondazione Studi ritiene che la sospensione prevista dall’articolo 11, comma 1 del D.L. n. 149/2020 operi per i contributi dovuti nel mese di novembre in scadenza a novembre 2020 e si vada ad aggiungere a quella dell’art. 13 del D.L. n. 137/2020 per quelli di competenza del mese di novembre in scadenza a dicembre 2020.

La sospensione prevista invece dall’articolo 11, comma 2 del D.L. n. 149/2020 riguarda esclusivamente i contributi dovuti nel mese di novembre.

A fornire istruzioni è intervenuto l’INPS con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020 che conferma la sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre. Tuttavia, l’Istituto ritiene che il D.L. n. 149/2020 (cfr. art. 11) abbia operato semplicemente un chiarimento di quanto già previsto nel D.L. n. 137/2020 (cfr. art 13) e pertanto, che la sospensione prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 riguardi i contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 mentre non ci sarebbe più alcuna sospensione per la competenza del mese di novembre 2020 in scadenza a dicembre 2020.

La circolare, a tal proposito, evidenzia che “tale ultimo decreto nella previsione di cui all’articolo 11, ha chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 137/2020, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail”.

Questa interpretazione suscita dubbi in quanto l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 149/2020 lascia intendere che tale ultima sospensione sia aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 137/2020. Il legislatore, infatti, prevede che la sospensione “si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto” facendo così emergere la volontà di volerla aggiungere a quella già prevista.

La circolare Inps fornisce altresì chiarimenti sui contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 che ricadono nella sospensione.

Sono comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse
dall’INPS. Non sono, invece, sospese per l’Istituto le rate relative alle sospensioni previste dai precedenti provvedimenti emergenziali la cui scadenza era stata fissata al 16 settembre 2020 e per le quali si è optato per la dilazione.

L’Istituto specifica, altresì, che l’eventuale variazione nel corso del mese di novembre della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse rilevate alla data di diffusione della circolare, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva prevista dalla circolare n. 128/2020.

I contributi previdenziali sospesi riguardano i datori di lavoro privati. Tale previsione si ritiene faccia discendere l’applicabilità della sospensione riguardo ai soli contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in qualità di datori di lavoro.

Rimangono in questo caso fuori quelli dovuti dai medesimi datori di lavoro ad altro titolo (es. contributi dovuti alla gestione AGO dei commercianti o artigiani).

La circolare Inps non fornisce specifiche indicazioni anche se conferma tale lettura la puntualizzazione che sono compresi nella sospensione anche le quote a carico dei lavoratori. Inoltre, nella stima delle risorse necessarie ai fini della copertura, la relazione tecnica del provvedimento specifica che l’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione è stato stimato estraendo i dati da UNIEMENS del mese di ottobre.

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

A differenza di quanto previsto per le sospensioni tributarie, il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.