Fondazione Studi CdL su sospensione versamenti tributari

Tra le nuove misure previste dal decreto legge “Ristori bis”, n. 149/2020, l’articolo 7 disciplina la sospensione dei versamenti tributari dovuti nel mese di novembre 2020. Al tema, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha dedicato un approfondimento.

Fondazione Studi. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI

Come premesso, l’articolo 7 del D.L. n. 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel mese di novembre relativi a:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati (cfr. articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dovuti dai sostituti d’imposta;

imposta sul valore aggiunto.

Ambito soggettivo

L’ambito di applicazione riguarda i soggetti che:

a. esercitano le attività economiche sospese di cui all’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

b. esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e di cui all’articolo 30 del D.L. n. 149/2020 (cd. zona arancione e zona rossa);

c. operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020 o esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del D.L. n. 149/2020 (cd. zona rossa).

Tali versamenti sospesi vengono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.