Versamenti contributivi sospesi fino al 16 marzo 2021
Versamenti contributivi: la circolare INPS n. 128/2020 fornisce indicazioni sull’ambito di applicazione del dettato normativo del DL n.137/2020 (art. 13, c. 1) e del DL n. 149/2020 (art. 11).
Tali norme hanno disposto la sospensione – in favore dei datori di lavoro privati – dei versamenti (non anche dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL) in scadenza nel mese di novembre 2020.
La sospensione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Versamenti contributivi: nuova data
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) oggi sospesi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
A tal proposito, il documento INPS precisa che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
In coerenza con la disciplina sulle sospensioni dei versamenti contributivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nella fattispecie in esame non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.