Versamenti fiscali: stop ai pagamenti

Versamenti fiscali: stop! Non vanno versate le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, neppure le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta in scadenza nel mese di novembre.

L’ambito soggettivo di applicazione è tuttavia articolato, in funzione delle recenti misure restrittive alle attività economiche imposte – per fronteggiare l’impennata dell’emergenza epidemiologica – in misura diversificata a seconda delle zone “cromatiche” in cui è stato suddiviso il territorio nazionale.

E’ quanto dispone l’articolo 7 del DL n. 149/2020 (decreto c.d. “Ristori-bis”).

Versamenti fiscali: gli appuntamenti sospesi nel dettaglio

Per aiutare gli operatori economici interessati dalle chiusure, totali o parziali, dettate dal recente Dpcm 3 novembre 2020, sono sospesi alcuni dei versamenti fiscali in calendario a novembre.

Nel dettaglio, si tratta dei pagamenti, tutti in programma per lunedì 16, relativi:

1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente effettuate sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente;

2. alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente;

3. all’IVA, in particolare quella dovuta dai contribuenti mensili per ottobre ovvero dai trimestrali per il periodo luglio-settembre.

I destinatari della proroga

Individuare la platea dei beneficiari della misura agevolativa – applicabile a prescindere da un eventuale calo del fatturato o dei corrispettivi – comporta collegarla al settore economico in cui si opera e al territorio di riferimento. Si tratta:

1. degli esercenti le attività economiche sospese dall’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in una qualsiasi area del territorio nazionale, quindi senza considerare il colore della zona di appartenenza (vi rientrano, ad esempio, palestre, piscine, discoteche, cinema, teatri, sale giochi, sale bingo, parchi tematici e di divertimento);

2. degli esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di gravità elevata (“zone arancioni”) o massima (“zone rosse”) e da un livello di rischio alto;

3. degli operatori dei settori economici elencati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis” (come attività commerciali al dettaglio, grandi magazzini, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, servizi di cura degli animali da compagnia) ovvero degli esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zone rosse”.

Versamenti fiscali: se ne riparla a metà marzo!

I contribuenti che beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali in scadenza a novembre hanno tempo fino al 16 marzo 2021 per effettuare l’adempimento senza applicazione di sanzioni e interessi.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, sarà possibile dilazionare gli importi dovuti in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro quella stessa data (quindi da marzo a giugno 2021).

La norma puntualizza che non sono rimborsabili le eventuali somme già versate in riferimento ai tributi ora sospesi.