Superbonus: come ottenere le detrazioni?
Superbonus: il paragrafo 1.4 della Guida AdE sulle agevolazioni fiscali da ristrutturazioni edilizie detta le regole per il diritto alle relative detrazioni.
Come principio generale, fino al 31 dicembre 2019 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Il limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, indipendentemente dall’accatastamento.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si dovrà tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni; si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
Il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Superbonus. Ripartizione della detrazione
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni, nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiarne, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Cumulabilità con la detrazione IRPEF per il risparmio energetico
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).
Ciò comporta che, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Superbonus. Come ottenere le detrazioni spettanti?
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sono ora semplificati e ridotti.
È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Comunicazione alla Asl
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
– generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
– natura dell’intervento da realizzare;
– dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione preliminare alla Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.
Comunicazione all’ENEA
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Attenzione, però: la trasmissione delle informazioni riguarda solo gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018, l’invio della documentazione all’Enea andava effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it.
Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/.
Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.
Superbonus: interpretazione AdE su mancata o tradiva trasmissione all’Enea
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione
all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.
Una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, è disponibile in formato elettronico sul sito internet: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.