Cartelle. FAQ Agenzia entrate-Riscossione

Cartelle: sull’attività di riscossione sospesa fino al 31 dicembre di cui al nuovo Dl n. 129/2020, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ).

Tra le principali misure varate dal provvedimento emerge, quindi, il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle esattoriali che il decreto “Agosto” aveva fissato al 15 ottobre 2020, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata.

E’ prorogata anche l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020 che consiste nel mancato pagamento di 10 rate (anziché 5) anche non consecutive.

Cittadini e imprese potranno utilizzare i servizi online presenti sul sito internet e sull’app Equiclick, e avvalersi dell’assistenza del Contact Center (060101).

A disposizione dell’utenza pure gli indirizzi di posta elettronica attivati per le situazioni urgenti, cui ci si può rivolgere allegando alla richiesta un documento di riconoscimento. I canali di assistenza online e via email sono preferibili, lo si capirà, rispetto agli sportelli che, tuttavia, restano aperti su appuntamento.

Ecco in dettaglio alcune delucidazioni contenute nelle FAQ relative alle “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” appena emanate.

Cartelle: sospesi i pagamenti

Il Dl n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020) e nei successivi decreti “Rilancio” (Dl n. 34/2020) e “Agosto” (Dl n. 104/2020).

È stata perciò disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

Stop a notifiche e pignoramenti

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).

Cessati gli effetti della sospensione – a decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2021 – riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

Cartelle: rateizzazioni, decadenza a 10 rate

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Dl n. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Rottamazione e “saldo e stralcio”

Infine, il Dl n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il Dl n. 34/2020.

Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020, senza perdere i benefici delle misure agevolative.