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  Lavoro  Convenzione per riscossione contributi dovuti da aziende
Lavoro

Convenzione per riscossione contributi dovuti da aziende

redazioneredazione—Luglio 19, 2021
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Il 13 aprile 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile una tantum (una sola volta) per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo PEC almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Si può recedere dalla convenzione

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Modalità di riscossione dei contributi

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro.

É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Misura del contributo

La misura del contributo è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti ad esso tenuti, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

Sitografia

www.inps.it

Contributi
Inps – Messaggio n. 2630 del 16.07.2021
Inps – Circolare n. 110 del 16.07.2021
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