Titolari effettivi. Sospensione Registro, ancora accettate iscrizioni

“Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia UE le questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, determinando in tal modo la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi. In attesa che la Corte europea si pronunci, appare di estrema urgenza ottenere indicazioni univoche in merito alla concreta operatività del Registro”.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, de Nuccio, scrive al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giorgetti, a quello delle Imprese e del Made In Italy, Urso e al presidente di Unioncamere, Prete.

“Nonostante la sospensione, le Camere di commercio stanno continuando ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, ovvero di conferma o variazione dei dati. Tale modus operandi sta generando numerosi problemi interpretativi per le imprese e per i Commercialisti che, pur consapevoli che la sospensione dell’operatività del Registro importa quale conseguenza il blocco integrale del sistema, vedono abilitata sul sistema anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati e legittimamente si interrogano sul corretto modo secondo cui operare per non incorrere in sanzioni”.

Camere di commercio non in linea con la sospensione

Ulteriore elemento di “disorientamento è il comportamento non uniforme delle Camere di Commercio territoriali, che passano dall’invito ad effettuare la conferma annuale dei dati (es. CCIAA Treviso) a comunicazioni di sospensione di tutti gli adempimenti di comunicazione, variazione, conferma, consultazione (es. CCIAA Genova, Toscana nord-ovest). A fronte di questa situazione, si rende indispensabile un intervento di Codesti Ministeri volto ad indicare agli Enti camerali il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte UE; comportamento che non può che tradursi in una sospensione totale del sistema, non solo per le richieste di accreditamento e per le attività di consultazione, ma anche per le comunicazioni”.

“In considerazione di quanto su rappresentato – afferma de Nuccio – occorre chiarire ciò che appare inevitabile dato il contesto che si è venuto a creare, ovvero che deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati, atteso che la sospensione dell’operatività del Registro ha fatto venir meno qualunque obbligo comunicativo”.

Redazione redigo.info