TARI corrispettivo: IVA al 10% anche per le componenti aggiuntive

L'Agenzia delle Entrate sul trattamento Iva (al 10%) delle maggiorazioni sulla TARI corrispettivo.

Con la risposta n. 183 del 12 settembre 2024, Agenzia delle Entrate sancisce che le due componenti perequative della TARI corrispettivo (introdotte dalla delibera ARERA n. 386 del 3 agosto 2023) concorrono alla determinazione della base imponibile Iva della TARI corrispettivo; in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito al consumatore, da assoggettare all’aliquota Iva del 10%.

Questo perché: “la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato e da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni” (Direttiva Iva, art. 73 Direttiva 2006/112/CE).

Componenti aggiuntive TARI UR1a e UR2a

Ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico è concessa l’applicazione della c.d. TARI corrispettivo, ovvero una tariffa avente natura corrispettiva e pertanto assoggettata a Iva del relativo importo.

Nell’agosto del 2023, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha introdotto – con la delibera n. 386 – due distinte componenti perequative espresse in euro/utenza: UR1a e UR2a. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2024 al fine di garantire la copertura finanziaria adeguata ad affrontare sfide specifiche nel settore dei rifiuti e di contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rifiuti stessi.

  • UR1a si applica per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno (inizialmente pari a 0,10 euro/utenze);
  • UR2a si applica per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti a seguito di terremoti o alluvioni, espressa in euro/utenza per anno (inizialmente pari a 0,15 euro/utenze).

La relativa tariffa è annualmente aggiornata da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

Caratteristiche di UR1a e UR2a

Premesso ciò, la delibera ARERA nulla ha disposto sulla natura giuridica delle nuovi voci, limitandosi solo a specificare che:

  • devono essere aggiunte nelle richieste di pagamento TARI dell’ente impositore;
  • sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e per tale motivo non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI.

Tale modalità di applicazione mostra delle similitudini con gli OGdS (Oneri Generali di Sistema), addebitati in bolletta ai clienti finali.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info