Acquisto casa: le imposte e le agevolazioni fiscali previste

Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida che racchiude le imposte e le agevolazioni fiscali previste per acquisto casa. Il nuovo documento ha rivisto alcune domande e risposte non più attuali, rendendo la disciplina contemporanea e al passo con gli svariati cambiamenti intervenuti in materia.

La “bussola” di Entrate serve per orientarsi, per l’appunto, tra la miriade di agevolazioni fiscali che risultano applicabili. Focus sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36, a cui si aggiunge il tema delle imposte.

Le principali disposizioni

Tra le disposizioni principali attualizzate e presenti nella Guida aggiornata di AE troviamo quella che interessa a chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Tali soggetti, qualora entro un anno comprino un’altra casa, beneficeranno di un credito d’imposta pari al Registro o all’Iva pagati per il primo acquisto agevolato.

In misura generale, comunque, l’acquisto della casa con i benefici avviene quando:

  • il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali, quali A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). A queste si aggiungono le categorie C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria;
  • il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o lavora. Qualora la residenza sia in altro Comune, il cambio residenza è da effettuarsi entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.

Acquisto casa “Under 36”

Per quanto concerne, invece, l’acquisto della prima casa per soggetti under 36, le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, ha poi prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 e la legge di bilancio 2023 lo ha prorogato nuovamente per un altro anno.

A tal proposito, la legge n. 18/2024 ha stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando, entro il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, purché l’atto definitivo (anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci) sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024.

La norma prevede i seguenti benefici:

  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva;
  • riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore, per gli acquisti soggetti a Iva;
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Infine, possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato ed hanno un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

www.redigo.info