Operativo il nuovo concordato (dlgs 13/2024). Questione ISA e forfetari
Il dlgs n. 13/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 e pienamente operativo, innesca una doppia questione interpretativa.
Rubricato: “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, introduce quest’ultimo nell’ordinamento fiscale.
Dlgs 13/2024. La questione ISA
Una questione, se non molte, ha tenuto viva l’attenzione sul nuovo istituto: i contribuenti ISA o in regime forfettario. Hanno accesso? Non hanno accesso? Ne possono provocare l’uscita anticipata? La decadenza retroattiva? Il contesto normativo fissa alacremente questo aspetto soggettivo, ma non regola le ipotesi in cui viene a mancare proprio il requisito soggettivo richiesto al contribuente al momento dell’accesso al concordato.
Fermo restando che i contribuenti “che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale [..] accedono al concordato preventivo biennale” (art. 10, c. 1), la condizione dovrebbe sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello di accesso al neonato “accordo collaborativo con l’Amministrazione finanziaria“, ma nulla esplicita il legislatore sui periodi di efficacia dell’istituto (2024-2025).
Ancora, alimentando incertezze operative tra le cause di esclusione e decadenza non figura, nella norma appena ufficializzata e operativa sul concordato preventivo biennale, l’emersione di cause di esclusione ISA in capo al soggetto passivo che ha avuto accesso, correttamente, all’istituto. Si può immaginare, come parte della stampa specializzata, che essa non abbia effetti sull’applicazione del procedimento accertativo. Purché, però, avvenga in costanza di concordato.
I forfetari nel dlgs
Tocca al regime forfetario. Anche questo suscita perplessità.
Le conseguenze del superamento dei limiti collegati alla permanenza nel regime forfetario in corso di concordato preventivo biennale, quale può essere la decadenza, sono poco lineari; lo é pure il superamento in corso d’anno della soglia stabilita (100.000 euro), che provoca fuoriuscita immediata dal regime ma non sembra abbia effetti sul concordato 2024. E non è chiaro se le imposte dovranno essere calcolate sul reddito concordato applicando:
a. le aliquote del regime forfetario, ovvero
b. le aliquote marginali IRPEF,
dato che il superamento di quella soglia limite determina la disapplicazione del regime forfetario per il corrente anno.
Con una buona certezza, si può infine ritenere che al superamento del limite di 100.000 euro, restano confermati gli adempimenti IVA ordinari, a prescindere dall’applicazione del concordato preventivo biennale.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it