Albo dei certificatori dei crediti d’imposta R&S, indicazioni sulle domande

Con decreto direttoriale, il MIMIT ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’ “Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design”.

Dalle ore 12.00 del 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare:

il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;

di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e

di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti.

Sempre le persone fisiche sono tenute a dichiarare:

– la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero

– di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Albo dei certificatori. Requisiti d’iscrizione

Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono:

  1. avere sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese;
  2. non essere sottoposte a procedura concorsuale;
  3. non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo (fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del dlgs. n. 36/2023);
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, dlgs n. 231/2001).

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:

– i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;

– i centri di competenza ad alta specializzazione;

– i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea;

– le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Sitografia

www.mimit.it