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La qualifica di soggetto passivo rivenditore di biometano dipende dalla destinazione concreta del gas acquistato e dall’entità del suo consumo personale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 196 del 30 ottobre 2026, che richiama i criteri previsti dalla normativa unionale e nazionale per individuare i presupposti di applicazione dell’inversione contabile nelle cessioni di gas e di energia elettrica.
Biometano e soggetto passivo rivenditore: i criteri per la qualificazione
La disciplina unionale di riferimento è contenuta negli articoli 38 e 39 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In particolare, l’articolo 38, paragrafo 2, definisce soggetto passivo rivenditore il soggetto passivo la cui principale attività, in relazione all’acquisto di gas, energia elettrica, calore o freddo, consiste nella rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale degli stessi è trascurabile.
Un criterio analogo è previsto dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto IVA, che disciplina la territorialità delle cessioni di gas effettuate attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a tale sistema.
La disposizione nazionale individua la qualifica di soggetto passivo rivenditore sulla base di due elementi:
- la rivendita dei prodotti energetici deve costituire la principale attività in relazione ai relativi acquisti;
- il consumo personale dei prodotti acquistati deve essere trascurabile.
Conta la destinazione degli acquisti
Per verificare la sussistenza della qualifica di soggetto passivo rivenditore non occorre considerare l’insieme delle attività esercitate dal soggetto interessato. Come precisato dalle Entrate nella circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004, l’analisi deve concentrarsi sul comportamento dell’acquirente in relazione ai singoli acquisti di gas ed energia elettrica.
La destinazione di una parte del prodotto acquistato al soddisfacimento delle esigenze immediate dello stesso soggetto non esclude automaticamente la qualifica di rivenditore. Tale utilizzo è compatibile con la definizione normativa, purché abbia un’entità trascurabile e avvenga nell’ambito dell’esercizio dell’attività economica.
Occorre quindi distinguere tra:
- il soggetto passivo che acquista gas per utilizzarlo nella propria attività produttiva;
- il soggetto passivo che acquista gas con l’obiettivo di rivenderlo.
La circostanza che l’acquirente non operi abitualmente nel settore energetico non è, di per sé, determinante. Ai fini della qualificazione, bisogna verificare la destinazione effettiva dei quantitativi di gas oggetto del singolo rapporto o dell’attività di approvvigionamento considerata.
Cessioni di gas e biometano: quando si applica il reverse charge IVA
Il quadro normativo si completa con l’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del decreto IVA. La disposizione stabilisce che, per le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore – articolo 7-bis, comma 3, lettera a) – il pagamento dell’imposta è a carico del cessionario, a condizione che quest’ultimo sia un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.
In presenza di tali presupposti trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge. Gli adempimenti IVA sono così ripartiti:
- cedente: emette la fattura senza addebito dell’IVA;
- cessionario: assolve l’imposta attraverso il meccanismo dell’inversione contabile.
La corretta individuazione della qualifica di soggetto passivo rivenditore costituisce, quindi, il presupposto per applicare il regime IVA previsto per queste operazioni.

