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Un piano di assegnazione gratuita di azioni può beneficiare del regime di non imponibilità fiscale anche quando prevede un’anzianità aziendale minima ed esclude alcune figure apicali. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 194/2026, esaminando un programma di azionariato diffuso destinato a circa l’85% del personale di un gruppo internazionale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, queste condizioni non compromettono il requisito della generalità dell’offerta, purché siano rispettati tutti gli altri presupposti stabiliti dalla normativa fiscale.
Azioni gratuite ai dipendenti: il piano del gruppo internazionale
Il caso riguarda una società italiana attiva nella distribuzione di materiale elettrico, appartenente a un gruppo internazionale controllato in Italia da una holding e, indirettamente, da una capogruppo estera.
Il gruppo intende coinvolgere i propri collaboratori nei risultati dell’attività d’impresa attraverso un piano annuale di assegnazione gratuita di azioni (free shares) emesse da una società per azioni semplificata di diritto estero, che detiene circa il 13% del capitale della capogruppo.
Il programma è rivolto ai lavoratori che, alla data della relativa delibera, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità aziendale e non abbiano comunicato le dimissioni. Sono esclusi i dipendenti appartenenti ai tre livelli più elevati dell’organizzazione, pari allo 0,35% del personale del gruppo, perché già destinatari di altri piani incentivanti. In Italia l’esclusione interessa sette persone.
A ciascun beneficiario viene assegnato lo stesso numero di azioni, indipendentemente dalla categoria professionale, dalla mansione, dal livello organizzativo e dai risultati individuali. La platea comprende circa l’85% del personale.
Una volta ricevuti i titoli, i lavoratori possono mantenerli, esercitando i relativi diritti patrimoniali e di voto, oppure cederli.
La società chiede all’Agenzia se il requisito dei tre anni di anzianità e l’esclusione delle figure apicali siano compatibili con la generalità dell’offerta richiesta dall’articolo 51, comma 2, lettera g), e comma 2-bis, del Tuir, ai fini della non imponibilità entro il limite previsto dalla legge.
Il regime fiscale delle azioni assegnate ai dipendenti
L’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir, confluito nell’articolo 53, comma 2, lettera l), del nuovo Tuir approvato con Dlgs n. 117/2026, stabilisce che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta.
L’agevolazione è subordinata alla condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, né cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. In caso di cessione anticipata, l’importo escluso dalla tassazione al momento dell’acquisto concorre al reddito nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
Il comma 2-bis individua inoltre le società emittenti i cui titoli possono beneficiare della disposizione: l’impresa presso cui il contribuente lavora e le società che la controllano, che sono da essa controllate o che sono sottoposte al controllo della medesima società.
Come precisato dalla risoluzione n. 129/2004, la disciplina riguarda i piani di azionariato diffuso, utilizzati come strumenti di incentivazione motivazionale e di integrazione della retribuzione.
Generalità dei dipendenti: i chiarimenti della prassi
Il requisito della generalità dell’offerta mira a evitare disparità di trattamento e a impedire che il datore di lavoro riconosca compensi non imponibili soltanto a determinati soggetti.
La risposta a interpello n. 147/2025 ha chiarito che l’offerta può essere rivolta all’intera platea dei dipendenti oppure a specifiche categorie di lavoratori. Queste ultime non devono necessariamente coincidere con le categorie civilistiche di dirigenti, quadri, impiegati e operai, potendo comprendere anche dipendenti accomunati da caratteristiche oggettive o dallo svolgimento delle stesse mansioni.
Restano esclusi i benefici attribuiti ad personam o riservati a singoli lavoratori specificamente individuati.
Il parere dell’Agenzia: i criteri del piano non escludono la generalità dell’offerta
Nella risposta n. 194/2026, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le modalità di assegnazione previste dal programma siano compatibili con il requisito della generalità.
La richiesta di almeno tre anni di anzianità non determina un’effettiva disparità di trattamento. Secondo l’Amministrazione, la condizione serve a garantire l’inserimento del lavoratore nell’azienda e un suo contributo, anche limitato nel tempo, alla crescita dell’attività.
Rileva inoltre il criterio uniforme di assegnazione: tutti i beneficiari ricevono lo stesso numero di azioni, senza differenze legate al ruolo, alla mansione, all’incarico, al livello organizzativo o alla maggiore anzianità.
Anche l’esclusione delle figure apicali è ritenuta compatibile con la disciplina. Si tratta di un numero estremamente limitato di dipendenti, già destinatari di altri programmi incentivanti. La loro esclusione dal nuovo piano è finalizzata a evitare duplicazioni dei benefici.
L’Agenzia osserva, infine, che le assegnazioni non dipendono dalle performance individuali e non determinano trattamenti selettivi o attribuzioni ad personam.
Azioni gratuite ai dipendenti: confermata la non imponibilità fiscale
Sulla base degli elementi rappresentati, l’Agenzia delle Entrate riconosce che il piano è rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di lavoratori, secondo i criteri definiti dalla precedente prassi amministrativa. Risulta pertanto applicabile il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir, entro il limite complessivo di 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta.
Il beneficio resta subordinato al rispetto di tutte le ulteriori condizioni stabilite dalla normativa, compreso il vincolo temporale triennale previsto per la cessione delle azioni.

