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Dal 1° novembre 2026 diventano obbligatori i Product Identifiers (PID) nelle dichiarazioni doganali relative alle vendite a distanza di beni importati. La novità interessa gli operatori del commercio elettronico e gli intermediari coinvolti nelle procedure di importazione, che dovranno comunicare specifici codici identificativi per consentire alle autorità doganali di riconoscere e tracciare i prodotti.
Con l’avviso del 29 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo obbligo, chiarendo quali identificativi utilizzare e in quali campi della dichiarazione inserirli.
Quali prodotti sono interessati
L’obbligo riguarda le merci oggetto di vendite a distanza importate nell’Unione europea, contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al dazio doganale forfettario di 3 euro.
I PID consentono di associare ogni articolo a identificativi attribuiti dai venditori online, dai produttori o dai fornitori. Queste informazioni permettono alle autorità doganali di rafforzare l’analisi dei rischi, migliorare i controlli e individuare più facilmente prodotti pericolosi o non conformi alla normativa europea.
La comunicazione degli identificativi era già possibile su base volontaria dal 1° luglio 2026. Dal 1° novembre, invece, diventa un adempimento obbligatorio per le dichiarazioni interessate dalla misura.
I codici PID da indicare nella dichiarazione doganale
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli individua quattro codici, che identificano informazioni diverse relative ai prodotti:
- C127 – M-PID (Merchant Product Identifier): codice attribuito dal venditore online, dal marketplace o dalla piattaforma di vendita.
- C128 – NS-PID (Non-standardised Product Identifier): identificativo non standardizzato assegnato dal fabbricante, dal produttore o dal fornitore.
- C129 – S-PID (Standardised Product Identifier): identificativo standardizzato del prodotto, quando disponibile.
- Y081: codice da utilizzare quando non esiste un identificativo standardizzato.
Per ciascun articolo occorre indicare gli identificativi C127 e C128, insieme a uno dei due codici alternativi C129 o Y081.

