Recupero somme anticipate a titolo di CIGS, le modalità operative

Inps, mediante il messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024, ha comunicato le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, o anche detto decreto Lavoro.

Si ricorda a tal proposito che, nelle varie modifiche intervenute, è emerso che, in determinati casi, è possibile il pagamento anticipato erogato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato.

Conguaglio e contributo addizionale, profilo operativo

Sotto il profilo operativo, il datore affinché possa porre a conguaglio la prestazione deve:

  • valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
  • utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale.

I datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, allora l’importo del contributo addizionale deve essere versato per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

In allegato la variazione al piano dei conti.

Sitografia

www.inps.it

www.redigo.info