Gli ammortizzatori sociali in caso di eventi oggettivamente non evitabili (EONE)
L’ INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3959 con l’intento di riepilogare le istruzioni operative necessarie alle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in caso di evento oggettivamente non evitabile, in breve EONE.
Visto il frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità – ultimo quello che ha interessato le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato – per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato, nella seduta del 3 novembre 2023, lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana, l’INPS ha fornito indicazioni ai datori di lavoro per l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito.
Gli strumenti
Ricordiamo che, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa conseguenti ad eventi oggettivamente non evitabili, i datori di lavoro possono ricorrere ai seguenti strumenti di sostegno al reddito:
- al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)
- all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali
- al trattamento cassa integrazione speciale operai dell’Agricoltura (CISOA)
Le causali EONE
Le domande riferite ai giorni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in caso di eventi meteorologici avversi dovranno essere trasmessi dai datori di lavoro utilizzando la causale ‘incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili, appunto, al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili – EONE.
Le causali EONE presentano le seguenti caratteristiche:
- non è necessaria l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale solitamente previsto per l’accesso degli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito;
- presentazione delle domande entro la fine del mese successivo all’evento;
- Informativa sindacale non preventiva: è sufficiente comunicare alle rappresentanze aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la durata prevedibile del periodo e i lavoratori interessati.
EONE nel biennio mobile
I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per EONE sono neutri ai fini del limite massimo di durata previsto per i trattamenti CIGO (52 settimane nel biennio mobile) quando richiesti da datori di lavoro diversi da quelli appartenenti al settore edile, lapideo e delle escavazioni. La medesima neutralizzazione è estesa anche al limite massimo di durata nel biennio in caso di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterale.
Per il settore edile, lapideo e delle escavazioni, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività effettuate nel periodo dal 1 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 determinate da eventi oggettivamente non evitabili, fruiscono della citata neutralizzazione e possono dunque accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.
Tuttavia, tali periodi restano computabili ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.
Domande di CISOA
I datori di lavoro agricoli possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) per una durata massima di 90 giorni nell’anno. Potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale i lavoratori agricoli dipendenti di aziende che svolgono annualmente presso la stessa azienda 181 giornate di effettivo lavoro.
Il trattamento CISOA spetta agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, per le sospensioni o riduzioni avvenute nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.
I trattamenti concessi in riferimento al periodo 29 luglio 2023 – 31 dicembre 2023 sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno; i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi.
Sitografia
www.inps.it