Apprendistato professionalizzante nel lavoro sportivo, profili contributivi

Inps sul tema del lavoro sportivo. L’Istituto si è occupato, con la circolare n. 91, dei profili contributivi riguardanti i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato.

La legge di Bilancio 2022 ha apportato delle modifiche alla disciplina riguardante tale tipologia contrattualistica, ovvero che le società sportive e le associazioni sportive professionistiche possono applicare l’apprendistato professionalizzante a giovani lavoratori di età compresa tra i 18 e i 23 anni.

L’ambito di applicazione del contratto di apprendistato deve essere ricondotto a quelle associazioni che svolgono attività nell’ambito delle discipline delle federazioni come la FP, FCI, FIG, FIGC, rispettivamente le federazioni di pallacanestro, ciclismo, golf e calcio.

Regime contributivo nell’apprendistato sportivo

Con riguardo agli obblighi contributivi per la durata del periodo di formazione, è stata fissata l’aliquota di contribuzione a carico dei datori nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per le assunzioni non a tempo indeterminato è dovuto il contributo addizionale pari però all’1,40% della retribuzione imponibile.

In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol. L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti, misure poi ridotte dalla legge di Bilancio 2022 solo per l’anno 2022.

Fondo Pensione Lavoratori Sportivi

Qualora il rapporto di lavoro avesse una continuazione, gli stessi lavoratori mantenuti in servizio devono essere assicurati al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. In tal caso, si applica la disciplina contributiva del Fondo, mentre l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 15,84% (di cui 10% a carico datore e 5,84% a carico del lavoratore), dell’imponibile contributivo, per i primi 12 mesi successivi alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro interessati e che non siano già titolari di una matricola DM, devono provvedere all’apertura di un’apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi. Nell’iscrizione, dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° gennaio 2022.

Sitografia

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