Regime contributivo dei lavoratori sportivi
Esame dettagliato del regime contributivo dei lavoratori sportivi a seguito delle novità introdotte dalla relativa Riforma, con la circolare INPS n. 88/2023.
I lavoratori sportivi subordinati – dilettanti o professionisti – come pure i lavoratori sportivi autonomi (anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative) purché operanti nel settore professionistico – sono tutti iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, gestito dall’Istituto previdenziale; regolarizzeranno i periodi pregressi (da luglio a ottobre scorsi), in UniEmens, sulla denuncia di competenza novembre 2023.
A tal proposito, i titolari di co.co.co. possono adempiere alla comunicazione mensile (UniEmens), se non in modalità ordinaria, attraverso apposita funzione telematica, istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.
I lavoratori sportivi dilettanti, se titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o svolgenti prestazioni autonome, devono essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS. L’aliquota base loro applicabile è del 24%, a meno che non siano già assicurati presso altre forme obbligatorie (nel qual caso l’aliquota sale al 25%).
Le aliquote aggiuntive, applicabili ad entrambe le categorie di lavoratori (co.co.co. e professionisti), portano la percentuale, rispettivamente, a 27,03 e 26,23).
In linea generale, le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano su somme eccedenti la franchigia di 5.000 euro annui, somma a partire dalla quale si applica l’obbligo contributivo (art. 35, Dlgs. n. 36/2021).
La corresponsione dei contributi – luglio/settembre 2023, entro il 16 dicembre p. v. – dovrà avvenire attraverso il modello di versamento F24, utilizzando la causale tributo CXX, ovvero C10.
I professionisti, con ciò concludendo, dovranno i contributi impiegando la dichiarazione dei redditi. I termini di corresponsione dei contributi coincidono per essi con le scadenze fiscali: saldo entro il 30.6 dell’anno successivo a quello di produzione del reddito di lavoro autonomo; 1° acconto (il 40%) entro la medesima data, potendo rateizzare; 2° acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito.
Sitografia
www.inps.it