Cripto-attività, le indicazioni operative per il trattamento fiscale

Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla tassazione delle cripto-attività, trattandone il regime fiscale nella circolare n. 30 del 27 ottobre 2023.

Il documento, dopo aver ripercorso il quadro normativo europeo, continua la trattazione con la legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt); in particolare, parliamo di cripto-attività, ovvero tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.

“Redditi diversi”, la territorialità delle cripto-attività

La circolare ricorda, inoltre, che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

Nei casi in cui le cripto-attività siano detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione, come per esempio le chiavette Usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

Disciplina dal 1° gennaio 2023

In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.

Regolarizzazione delle cripto-attività

In ultima battuta, la circolare si occupa delle istanze di regolarizzazione che devono essere svolte da quei soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati.

Il modello di regolarizzazione va presentato dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite posta elettronica certificata. Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:

  • 1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • 1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Viene esclusa la compensazione.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

www.redigo.info