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  Lavoro  Ammortizzatore unico e una tantum: assist per l’Emilia Romagna
Lavoro

Ammortizzatore unico e una tantum: assist per l’Emilia Romagna

redazioneredazione—Giugno 9, 2023
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Con le circolari n. 53 e n. 54 dell’8.6.2023, arriva dall’INPS un assist per l’emergenza Emilia Romagna che illustra i contenuti del nuovo ammortizzatore unico a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali e che, chiarisce le modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’indennità una tantum.

Ammortizzatore unico

L’Istituto, illustra i contenuti del nuovo ammortizzatore unico introdotto per sostenere le imprese e i lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali ed indica le modalità per accedervi.

Ammortizzatore unico: chi ne può beneficiare?

Potranno beneficiare dell’ammortizzatore unico:

  • lavoratori subordinati del settore privato che dal 1° maggio, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative site in uno dei Comuni contenuti nell’allegato 1 al medesimo decreto–legge n. 61/2023 che, a causa degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • lavoratori subordinati del settore privato che dal 1° maggio, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1.

Altri beneficiari

Tale misura è prevista anche in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

  • lavoratori che dal 1° maggio, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1;
  • lavoratori che dal 1° maggio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
  • lavoratori che dal 1° maggio, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31.8.2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
  • lavoratori che dal 1° maggio, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31.8.2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

I datori di lavoro, in fase di compilazione della domanda, dovranno indicare l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo riferito alla situazione emergenziale e dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

Caratteristiche dell’ammortizzatore unico

La nuova misura:

  • verrà erogata per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa;
  • consiste in un nuovo ammortizzatore sociale unico comprensivo di relativa contribuzione figurativa;
  • differisce dai vari trattamenti già esistenti come la Cassa integrazione ordinaria, l’Assegno di integrazione salariale e la Cassa integrazione speciale operai agricoli;
  • gestirà in modo più adeguato e snello la situazione emergenziale.

Ammortizzatore unico, peculiarità

La misura in questione, sarà di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali e sarà riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nella maggior parte dei casi, fino ad un massimo di novanta.

Termini e modalità di invio delle domande

La domanda per richiedere la misura di sostegno, va presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura venga richiesta con riferimento ai lavoratori, residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni colpiti.

I datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dovranno compilare un flusso informativo esclusivamente in formato .csv e contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura.

A partire dal15 giugno 2023, il file dovrà essere trasmesso all’Istituto:

  • tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale;
  • all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti;
  • sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Una tantum

Con la circolare n. 54, invece, l’Istituto fornisce le istruzioni sull’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del decreto Alluvioni per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023 e a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali.

Beneficiari una tantum

I lavoratori che potranno beneficiare dell’indennità una tantum, dovuta a causa della sospensione dell’attività lavorativa, sono:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici informazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale;
  • lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Ammontare dell’indennità

L’indennità una tantum è riconosciuta, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, ai lavoratori che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali e che risiedono, sono domiciliati ed operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

La domanda

I lavoratori aventi diritto all’indennità devono presentare domanda all’INPS entro il 30 settembre 2023 ed esclusivamente in via telematica. La domanda sarà disponibile dal 15 giugno, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito INPS.

Sitografia

www.inps.it

Ammortizzatore unicoCircolare n. 54Circolari n. 53Indennità una tantumINPS
Alluvioni. Fondo di garanzia, al via le richieste delle PMI
Industria manifatturiera pelli e succedanei: l’ipotesi di rinnovo
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