UIF: 34 nuovi indicatori di anomalia. CNDCEC: frutto di concertazione
La UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – emana (a seguito di collaborazione e concertazione con organi di vigilanza e investigativi e con associazioni e categorie) i nuovi indicatori di anomalia, tesi ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.
Il provvedimento compendia in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi, sistematizza e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva.
Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; infine, gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Nella fase di applicazione, i soggetti obbligati devono:
– selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione;
– verificare i subindici a essi applicabili.
Ai fini della selezione, gli organismi di autoregolamentazione possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, nell’ambito delle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Le associazioni rappresentative di altre categorie di destinatari del d.lgs. 231/2007 potranno comunque orientare questi ultimi nella predetta attività di selezione.
Gli obbligati terranno conto delle eventuali indicazioni ricevute rapportandole alla concreta attività svolta.
Il provvedimento è volto anche a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti. A tal fine è necessaria la ricorrenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
Tra gli elementi di novità si richiamano gli indicatori che riguardano il coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche.
È altresì attribuita evidenza a elementi di anomalia connessi con l’utilizzo di crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili.
Sub-indici specifici riguardano gli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending).
Nell’elaborazione del provvedimento unitariamente inteso sono stati valorizzati i risultati delle analisi finanziarie e ispettive della UIF, i proficui rapporti di collaborazione e concertazione con gli Organi investigativi, con le Autorità di vigilanza di settore e con le principali associazioni e organismi rappresentativi delle categorie di soggetti obbligati, tra i quali il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Che dà notizia dell’approvazione nell’informativa n. 62/2023.
I 34 indicatori adottati troveranno applicazione nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024. Da tale data non si applicheranno più gli indicatori di anomalia per i professionisti emanati dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010.
deNuccio: intensa concertazione
Nell’informativa, il presidente del CNDCEC, de Nuccio, scrive che il provvedimento UIF “è frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il Consiglio nazionale dei commercialisti impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento”.
Tra le proposte accolte, nell’informativa sono segnalate le seguenti:
- non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
- evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
- non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
- espungere dagli articoli del provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
Sitografia