Equo compenso, operatività dal 20 maggio
Finalmente operativo l’equo compenso delle prestazioni professionali tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 della legge n. 49 del 21.4.2023. La norma sarà valida per i rapporti di lavoro instaurati dopo la sua entrata in vigore, fissata al 20 maggio prossimo.
Equo compenso: definizione
Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. I compensi di riferimento saranno determinati:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012;
- per i professionisti non ordinistici, dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’art. 2 della legge n. 4 del 2013.
Equo compenso, operatività
Il testo normativo in questione è composto da 13 articoli e si applica alle prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore della Pubblica amministrazione e delle imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Altre particolarità
Altre particolarità del dettato normativo in argomento da considerare:
- gli ordini e i collegi professionali sono tenuti all’adozione di disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
- alle imprese committenti è consentita l’adozione di modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquista l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- è stata disciplinata la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- è riconosciuta la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- è stato istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
- è stata introdotta una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- è stata abrogata la disciplina vigente.
Nota sull’equo compenso: la nullità delle clausole vessatorie
Sono considerate nulle le pattuizioni volte a vietare al professionista di richiedere acconti nel corso della prestazione o che prevedono per il cliente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Una volta rilevata l’iniquità del compenso, spetterà unicamente al giudice condannare il committente al pagamento del dovuto con l’eventuale condanna del cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
Prescrizione e congruità
La decorrenza del termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista ha effetto dal compimento della prestazione professionale.
II parere di congruità
E’ emesso dall’ordine o dal collegio di riferimento e conferisce efficacia di titolo esecutivo. Il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
Cecilia Valente