Nuovo decreto superbonus, approvata la conversione in legge. Le nuove regole

Nella seduta del 4 aprile ha ricevuto l’ok della Camera, il Senato poi lo ha approvato in seconda lettura, parliamo del nuovo decreto superbonus.

Entro il 17 aprile, il dl n. 11/2023 dovrà essere convertito.

Il provvedimento in questione è soprannominato “decreto cessione crediti” e riguarda le novità intervenute in materia di superbonus, lavori edilizi, sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali maturati.

Prorogatio nuovo decreto superbonus

  • villette e case unifamiliari: proroga al 30 settembre 2023 del superbonus al 110% nel caso in cui al 30 settembre dello scorso anno sia stato eseguito il 30% delle opere;
  • edilizia libera: nei casi di lavori che non necessitano di permessi o altre abilitazioni, si potrà continuare ad usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute per interventi per cui non siano stati versati acconti fino al 17 febbraio 2023;
  • aree sismiche e zone alluvionate delle Marche: la cessione del credito rimane valida per i lavori nelle aree classificate a rischio sismico approvati prima del 17 febbraio e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico dei fabbricati. Lo stesso vale per gli interventi sugli immobili nelle Marche danneggiati dalle alluvioni del 2022.

Inoltre

  • edilizia popolare e onlus: resta la possibilità della cessione del credito anche per i lavori effettuati su stabili di edilizia popolare, su quelli di Onlus e cooperative, previa assenza di compensi o indennità di carica a vantaggio dei componenti dei consigli di amministrazione;
  • varianti e conversione dei crediti eccedenti in Btp: i progetti di variante alla CILA, anche se presentati dopo 17 febbraio, sono ammessi alla detrazione del 110%.

Per quanto riguarda la compensazione dei crediti, gli intermediari che hanno esaurito la loro capienza fiscale, potranno utilizzare crediti 2022 derivanti da bonus edilizi per acquistare Btp con scadenza almeno decennale. A tal proposito, per il loro acquisto potrà essere utilizzato un ammontare di crediti fino al 10% di quelli scontati annualmente. I Btp, di emissione ordinaria, potranno essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2028.

Freni persistenti ma detrazione fiscale diretta

Il decreto vieta la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute per i nuovi interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus, facciate. Tuttavia, permane la possibilità per il proprietario dell’immobile di usufruire direttamente della detrazione fiscale e sono state previste alcune deroghe al divieto, come nel caso di lavori con il superbonus per i quali sia stata già presentata la CILA o, nel caso dei condomini, sia stata adottata la delibera assembleare. 

Novità: detrazioni superbonus decennale…

Vi è la possibilità per i privati fruitori del superbonus senza cessione del credito o sconto in fattura, di spalmare in dieci anni il credito fiscale corrispondente, anziché in quattro o cinque. In tal modo chi ha redditi più bassi e risulterebbe incapiente, potrà usufruire a pieno dell’agevolazione fiscale.

 … e nuovi documenti per evitare la responsabilità solidale

In caso di agevolazioni indebitamente percepite, i cessionari che acquistano da una banca i crediti derivanti da bonus edilizi, qualora quest’ultima abbia rilasciato un atto di possesso della specifica documentazione sulle opere che attestano il credito, sono esclusi dalla responsabilità solidale.

Novità ²

I crediti maturati nel 2022 e che il 31 marzo 2023 rischiavano di scadere per la mancata definizione del contratto di cessione con la banca e la relativa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, verranno salvati dalla nuova normativa. Infatti è stato previsto che tale comunicazione può essere fatta anche se il contratto di cessione non sia stato concluso.

Tutto ancora da stabilire per i crediti incagliati

Il tanto atteso strumento finanziario per sbloccare lo stock dei crediti incagliati è invece ancora da definire. Si confida nella ripresa dell’acquisto dei crediti di diverse banche, che rassicurate dalla riformulata responsabilità solidale in caso di truffe, escludono dalla responsabilità i cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito.

Testo coordinato del decreto-legge n. 11/2023 – legge di conversione n. 38/2023 in Gazzetta Ufficiale

In data 11 aprile 2023, il testo coordinato del dl n. 11/2023, legge di conversione n. 38/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dopo il via libera definitivo delle due Camere, ora il testo del nuovo decreto Superbonus, in materia di cessione dei crediti, entra in vigore.

Tra le misure introdotte, resta ferma la novità sulla detrazione al 110% per gli interventi effettuati su villette e/o case unifamiliari.

La Camera, invece, ha introdotto un disposizione per la quale banche, intermediari ed imprese di assicurazione, in quanto cessionari di crediti d’imposta, sono autorizzati ad utilizzare detti crediti per emettere Buoni del Tesoro Poliennali.

Tale possibilità è però ammessa solo nel limite del 10% della quota annuale che accede i crediti d’imposta e nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nella stesso anno.

Documenti e responsabilità solidale

Una ulteriore menzione va fatta per ciò che concerne la documentazione necessaria affinché i cessionari dei crediti non concorrano alla c.d. responsabilità solidale. Il concorso nella violazione che determina la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è escluso qualora tali soggetti dimostrino di essere in possesso della seguente documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nei casi di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese;
  • delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.

Casi di non applicabilità della cessione o sconto in fattura

In conclusione, si stabilisce che le disposizioni contenute nella misura non si applicano a:

  • opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, con esclusivo riferimento alle aree sismiche di categoria 1, 2 e 3.

Sitografia

www.senato.it

www.repubblica.it

www.fiscooggi.it

www.redigo.info

Cecilia Valente

Aggiornamento a cura di Melania Baroncini