In breve. Credito del 100% alle reti di imprese agricole e agroalimentari

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il Legislatore del 2020 (L. n. 178/2020) – attenzione: l’organo di stampa dell’Agenzia delle Entrate richiama erroneamente un decreto legge (articolo 1, comma 131, del Dl n. 178/2020) – ha stabilito la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino».

Credito alle reti di imprese agricole, in che misura?

Si tratta di un credito nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, comunque non superiore a 50.000 euro, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito stesso, al fine del rispetto del limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, come normativamente fissato dal sopraccitato comma, vengono ora previsti dal provvedimento n. 94679 del 24 marzo 2023.

Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con l’appena citato provvedimento l’Amministrazione finanziaria rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

Tornando, invece, per ultimo al limite di spesa, ai fini del rispetto l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it