In breve. Forfettari, nuova deroga con soglia 85 mila euro
La decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio autorizzava l’Italia, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 mila euro.
Due anni dopo, l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una nuova misura speciale di deroga al medesimo articolo, al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera, questa volta, 85 mila euro.
La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
Per i soggetti passivi, la misura speciale è facoltativa. Essi possono optare per il regime normale di applicazione dell’IVA.
Autorizzata la misura speciale di deroga
Tenuto conto:
– dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, avendo ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità;
– dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso,
il Consiglio ritiene opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Prevedendo l’applicazione della misura speciale a decorrere da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore, è rispettato il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, in quanto la misura speciale non lede i loro diritti e obblighi.
In deroga al predetto articolo 285, l’autorizzata misura speciale sarà applicata fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 mila euro.
Sitografia