Credito d’imposta Art bonus, contributo ammesso solo se spontaneo

Art bonus e contributo agevolativo. Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n. 266 del 22 marzo 2023, chiarisce in merito all’ammissibilità dell’erogazione liberale ai fini del credito d’imposta, c.d. Art bonus, disciplinato all’art. 1 del decreto legge n. 83/2014.

Da soluzione finale prospettata da Entrate, con l’ausilio del Ministero della Cultura, il contributo versato annualmente per statuto alla Fondazione da parte dei soggetti fondatori dell’Ente stesso e destinato al fondo di gestione non può essere considerato ammissibile, perché manca il requisito di spontaneità, promosso dalla normativa vigente.

Il fondo di gestione dell’Ente viene alimentato attraverso:

  • contributi versati da fondatori e sostenitori;
  • eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
  • liberalità o apporti di qualsiasi natura;
  • eventuali donazioni o disposizioni testamentarie.

Inoltre, in base a quanto contenuto nello statuto, i fondatori versano annualmente il contributo di fondo di gestione. Il dubbio dell’istante nasce proprio dalla natura del suddetto contributo, in quanto questo è frutto di un impegno statuario.

Da una disamina che prende le mosse dal parere del Ministero della Cultura, si specifica che l’Ente non può fruire del credito d’imposta Art bonus per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, in quanto per i contributi dei fondatori viene meno il requisito di “spontaneità” del finanziamento, caratteristica invece specifica e centrale per usufruire dell’agevolazione.

Art bonus, in cosa consiste

Il decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 prevede un credito d’imposta di 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di redditi d’impresa utili ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici oppure per il sostegno degli istituti, delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle istituzioni concertistico-orchestrali.

Tale agevolazione viene riconosciuta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

Melania Baroncini