Regime forfettario e flat tax incrementale, le novità fiscali dalla Legge n. 197/2022. Focus della Fondazione Studi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, tramite l’approfondimento del 14 marzo 2023, specifica le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2023, soffermandosi nel particolare su:

  • modifiche al regime forfettario;
  • introduzione della flat tax incrementale;
  • attribuzione ed operatività delle partite Iva.

Regime forfettario: le modifiche approvate e nuova disciplina a valere sul 2023

L’art. 1, comma 54, della legge n. 197/2022 apporta importanti novità in materia di applicazione del regime forfettario. Nello specifico, è stato innalzato il limite dei ricavi o compensi relativi all’anno precedente affinché il soggetto interessato possa accedere al regime forfettario, andando dunque ad usufruire di diversi sconti fiscali.

Si è passati, infatti, al limite dei 85 mila euro (rispetto al precedente di 65 mila) ed è stato previsto che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultano superiori a 100 mila euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale limite.

Pertanto, riassumendo la disciplina del regime forfettario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85 mila euro, ragguagliati ad anno, e che hanno sostenuto spese per un importo non superiore a 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e compensi ai collaboratori.

Infine, chi invece supera la nuova soglia, restando però sotto i 100 mila euro, uscirà sempre dal regime forfettario, come già previsto dalla legislazione vigente.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023, è stata introdotta la c.d. “flat tax incrementale“. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro. L’eventuale eccedenza è soggetta a IRPEF, applicando i criteri ordinari.

E’ disposta, inoltre, una franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 200 al 2022 e che resta assoggettata regolarmente a IRPEF.

La misura non incide sugli acconti dovuti per il 2024.

Partite Iva, operatività e attribuzione

Per ultimo, la Fondazione Studi si sofferma sulle novità apportate in materia di attribuzione ed operatività delle partite Iva. Le disposizioni in esame rafforzano il presidio di Agenzia delle Entrate al fine di contrastare frodi o casi di evasione. Spettano all’Amministrazione finanziaria specifiche analisi connesse al rilascio di nuove partite Iva.

Il contribuente, a sua volta, è tenuto a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione e per dimostrare l’assenza di profilo di rischio individuati. In caso di mancata presentazione o di esito negativo all’analisi, l’Agenzia delle Entrate emana un provvedimento di cessazione della partita Iva, accompagnato dalla sanzione amministrativa di 3.000 euro.

In materia, invece, di nuova richiesta di partita Iva da parte dello stesso soggetto a cui è stata cessata, questo è reso possibile solo previo rilascio di una polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria per la durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50 mila euro.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it

www.redigo.info

Melania Baroncini