Trasmissione tardiva e-fatture e corrispettivi, come regolarizzare

Con provvedimento del 6 marzo 2023, Agenzia delle Entrate individua e comunica le modalità con le quali vengono messe a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza, le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici emessi oltre i termini previsti dalla disciplina vigente. Tale comunicazione serve al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, affinché i contribuenti ritardatari possano rimediare alle anomalie segnalate e ad eventuali errori o omissioni commesse. Inoltre, qualora il contribuente decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, egli potrà avvalersi anche delle disposizioni contenute nella legge n. 197/2022, per regolarizzare le violazioni formali e “sostanziali”.

Fatture, informazioni ed elementi messi a disposizione del contribuente

In attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti titolari di partita Iva, per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, elementi ed informazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo.

In particolare, si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria trasmette ai singoli contribuenti una comunicazione, rintracciabile nel domicilio digitale, la quale segnala l’anomalia ed invita gli stessi ad accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli.

I dettagli messi a disposizione riguardano, per l’appunto: l’elenco delle fatture emesse e quello dei corrispettivi giornalieri telematici.

Modalità di regolarizzazione di omissioni/errori

I contribuenti, messi a conoscenza delle informazioni e degli elementi suddetti, possono scegliere se regolarizzare gli errori o omissioni beneficiando delle riduzioni delle sanzioni, contenute nell’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

In alternativa, con riferimento alle violazioni formali commesse, possono anche beneficiare delle riduzioni previste dalla legge n. 197/2022 (“Tregua fiscale”), solo se intenzionati a regolarizzare le anomalie entro il 31 marzo 2023.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

www.redigo.info

Melania Baroncini