Intermediari. No a nuova responsabilità solidale (da Manovra 2023)

Elbano de Nuccio: la norma (che aggiunge questa pesante responsabilità) venga espunta

L’articolo 36 della bozza (appena bollinata) della Legge di bilancio per il 2023 titola: Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva.

Vi si dispone, in aggiunta alle norme vigenti, che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio in relazione al rilascio di nuove partite Iva, ad esito delle quali l’Ufficio del fisco invita il cittadino contribuente a presentarsi per esibire la documentazione di cui al dpr n. 600/1973 al fine di consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni e per dimostrare, su base di documentazione idonea, l’assenza degli individuati profili di rischio.

Di più: ferma restando la disciplina applicabile al mancato presentarsi in Ufficio finanziario, che comporta l’emanazione di un provvedimento di cessazione della partita Iva con esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, l’intervento di cui alla bozza della Legge di bilancio per il 2023 investe non solo il contribuente destinatario del provvedimento – che dovrà contestualmente corrispondere, a titolo punitivo, una sanzione amministrativa di 3.000,00 euro – anche l’intermediario abilitato del quale egli è cliente, che risponderà in solido della medesima sanzione avendo trasmesso per conto del contribuente la comunicazione di inizio attività.

E’ un ingiustificato aggravio di responsabilità

Tanto premesso, questo ampliamento dei meccanismi di verifica preventiva in sede di attribuzione della partita IVA crea allarme tra gli addetti. Il Presidente dei Commercialisti – Elbano de Nuccio – pur condividendone la ratio (prevenire in ogni modo comportamenti abusivi), afferma che tale nuova previsione “determina un ingiustificato aggravio di responsabilità a carico dell’intermediario che, peraltro, non dispone certo degli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA”.

“I Commercialisti sono già chiamati a adempiere a stringenti attività di identificazione della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio”. In un contesto nel quale non avrebbero strumenti necessari per affrancarsene, “non si può chieder loro di assumersi (anche tale) responsabilità“.

La richiesta è che la norma venga espunta.

Il Tesoriere Regalbuto sottolinea la stranezza dell’addebitare una sanzione di 3.000,00 euro per responsabilità solidale all’intermediario, non ravvedibile, per una violazione la cui presenza è accertabile ex post e che, quindi, è ignota al professionista in sede di trasmissione telematica della comunicazione.

Sitografia

www.commercialisti.it