Credito d’imposta per energia e gas: chiarimenti su III e IV trimestre

Con la circolare n. 36, Agenzia delle Entrate fa il punto su disciplina e ambito di applicazione in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale per le imprese, come decretato dai c.d. Aiuti bis, ter e quater.

Tutti e tre i testi e i relativi articoli, infatti, hanno prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale e variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza. Detti “bonus” sono utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Credito d’imposta III trimestre

I crediti d’imposta nelle misure del 25% e del 15%, compresi nell’art. 6 del c.d. Aiuti bis, sono rivolti alle imprese che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, tali crediti sono riservati a tutte le imprese residenti. Ovvero, sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole. Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiarne anche gli enti commerciali e gli enti non commerciali.

Codici tributo per il III trimestre 2022

Per consentire la cessione dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 11 ottobre 2022, la risoluzione n. 59, con la quale sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 7728”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
  • 7729”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
  • 7730”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);
  • 7731”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022.

Credito d’imposta IV trimestre

Nell’art. 1 del c.d. Aiuti ter vengono riproposti i contributi nelle misure del 30% e 40%, sempre per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Con riferimento alle imprese sia energivore sia non energivore, non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh.

Codici tributo per il IV trimestre

Anche in questo caso, le Entrate hanno istituito i codice tributo:

  • 6983”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);
  • 6984”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
  • 6985”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
  • 6986”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022).

Il documento è stato corredato, a conclusione, delle risposte di AE ai quesiti più gettonati. Tra i temi trattati:

  • spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile;
  • vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete pubblica;
  • criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.eutekne.info

www.fiscooggi.it