Autodichiarazione aiuti di Stato: proroga al 31 gennaio 2023 e nuove Faq

Agenzia delle Entrate, mediante il provvedimento n. 439400, ha prorogato l’invio dell’autodichiarazione per aiuti di Stato. Slitta così la data dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

A comunicarlo è l’Amministrazione finanziaria, la quale ha risposto alle richieste dei professionisti che hanno registrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione della stessa autodichiarazione.

Pertanto, lo slittamento è reso necessario al fine di garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA.

La stessa data viene fissata per il versamento delle somme ottenute in eccedenza

Nuove Faq da AE per aiuti di Stato

Sono state aggiornate anche le Faq, utili a chiarire i punti oscuri del provvedimento. Nello specifico, è stato ridefinito il calcolo degli interessi di recupero.

Spiega l’Amministrazione finanziaria che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Il metodo di calcolo è estremamente complesso, pertanto sono stati chiariti dei punti fondamentali, come:

  • in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), si conferma che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti;
  • ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Inoltre, con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Accolta la proposta del CNDCEC

I primi che in assoluto hanno auspicato un tale rinvio sono stati i Commercialisti. La richiesta di proroga era stata avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, date le diverse segnalazioni a loro arrivate circa l’impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it.

Come riporta il comunicato stampa ufficiale del CNDCEC, per il Presidente Elbano de Nuccio si tratta di: “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti”.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

www.ipsoa.it

www.press-magazine.it

www.redigo.info