Indennità 150 euro, domande entro il 31 gennaio 2023

Con la Circolare n. 127, l’Inps fornisce le indicazioni operative in materia di indennità una tantum 150 euro, di cui beneficeranno nei prossimi mesi pensionati ed altre categorie di soggetti, quali per esempio: i lavoratori domestici e i beneficiari di Reddito di cittadinanza; i titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL; i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; i collaboratori coordinati e continuativi e i dottorandi ed assegnisti di ricerca.

Al fine di beneficiare del bonus in oggetto, tutti i lavoratori devono essere in possesso di un reddito assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Indennità una tantum erogata d’ufficio dall’Inps

Per ciò che concerne determinate categorie di soggetti, come:

  • pensionati;
  • lavoratori domestici;
  • beneficiari del Reddito di cittadinanza;
  • soggetti beneficiari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità;
  • beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola;

per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda. L’una tantum verrà erogata d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di cui si usufruisce, nel mese di novembre 2022 solo per pensionati, lavoratori domestici e beneficiari del Reddito di cittadinanza. Per le altre tre categorie si dovrà, invece, attendere febbraio 2023.

Inoltre, il bonus non verrà erogato ai titolari di pensioni estere, di pensioni e rendite facoltative, come le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi.

Bonus 150 euro erogato a domanda dell’Inps

  • Collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi ed assegnisti di ricerca

Per tali lavoratori l’indennità viene riconosciuta unicamente alla presenza di un contratto attivo al 18 maggio 2022 e all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti

Ai fini dell’accesso all’una tantum tali lavoratori devono aver svolto, relativamente all’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo, nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro.

Per queste due categorie, a cui includiamo anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l’indennità verrà erogata solo previa presentazione dell’apposita domanda, entro il 31 gennaio 2023. I canali utilizzabili per l’inoltro sono: via telematica (accedendo con l’ausilio dell’identità digitale SPID, CNS e CIE); attraverso gli Istituti di Patronato ed infine il Contact Center Multicanale dell’Istituto.

Per tali lavoratori, l’erogazione del pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023.

Sitografia

www.inps.it

www.redigo.info