Fattura elettronica e forfettari
Dal 1° ottobre, i forfettari dovranno emettere fattura elettronica nel rispetto delle nuove disposizioni di legge. Cadrà, infatti, per questi contribuenti, il regime di favore previsto dal dl n. 36/2022 (cd “Decreto PNRR 2”) , che aveva permesso loro di emettere fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Dovranno, perciò, rispettare i termini ordinari dei 12 giorni per l’emissione dell’e-fattura.
Per le operazioni effettuate nel 3° trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre) permane la norma di favore che impedirà sanzioni.
Forfettari, il calendario cambia
Torniamo al riferimento di norma: l’articolo 18, comma 3, del DL n. 36/2022, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti quei soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25 mila euro, coinvolgendo anche i forfettari che, dal 1° ottobre di quest’anno, saranno ugualmente tenuti all’adempimento.
L’obbligatorietà verrà estesa, dal 1° gennaio 2024, ai restanti soggetti titolari di partita Iva.
. Infatti, da tale data, cadrà il regime di favore previsto dal DL 36/2022.
Le sanzioni
In linea generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, la sanzione amministrativa va da 250 euro a 2 mila euro.
Se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione per ciascuna operazione è pari al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
Non solo il cedente o prestatore, anche il cessionario o committente hanno una responsabilità se – nell’esercizio di imprese, arti o professioni – hanno acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare ad opera dell’altro contraente: la sanzione amministrativa corrisponde, in questi casi, al cento per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, a meno che non provvedano a regolarizzare l’operazione:
- se non hanno ricevuto la fattura: entro quattro mesi dalla data di effettuazione, presentando all’ufficio territorialmente competente (previo pagamento dell’imposta ed entro il trentesimo giorno successivo), un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- se ha ricevuto una fattura irregolare: presentando all’ufficio territorialmente competente, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della
maggior imposta eventualmente dovuta.
Sitografia