Codice della crisi d’impresa, Cndcec/Confindustria: più ordine e chiarezza

Commercialisti e Confindustria chiedono “Maggiore ordine e chiarezza al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti”, in un documento congiunto sullo schema di decreto legislativo che reca modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Viaggiano, infatti, paralleli il “progressivo ampliamento del ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” e l’allargamento dei “margini di discrezionalità attraverso cui sia l’imprenditore individuale sia l’imprenditore collettivo (…) con le modifiche che hanno interessato l’articolo 2086 c.c., possono individuare le misure idonee a intercettare tempestivamente lo stato di crisi e le iniziative adeguate ad affrontarla”.

Il rovescio della medaglia

“Il rovescio della medaglia è una maggiore incertezza riguardo la sindacabilità ex post, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi. Il superamento degli indicatori e indici della crisi, determina l’abbandono della demarcazione oggettiva che, pur con ovvi limiti, escludeva un sindacato in ordine alla scelta del dies a quo, che oggi invece viene rimesso a valutazioni anche soggettive.”

Cndcec/Confindustria: le perplessità nel dettaglio

In conseguenza del sacrificio dell’oggettività a vantaggio della soggettività, gli autori del documento esortano a non dimenticare che le valutazioni soggettive sono anche “figlie delle percezioni del momento”.

Aggiungono che “se la business judgement rule è un principio da preservare, lo dovrà essere anche declinato nella delicata fase della crisi per l’imprenditore, gli organi di controllo societari e altresì i professionisti coinvolti”.

Una “revisione della materia in linea con l’impostazione adottata anche dal legislatore europeo e massimamente improntata alla valorizzazione dell’autonomia privata e alla salvaguardia del valore d’impresa e assai meno a presunzioni applicate con lettura postuma degli eventi” è quanto suggeriscono di attuare. I tempi sono maturi.

Agitano, poi, la mano su un punto centrale del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e delle modifiche sul concordato con continuità aziendale, chiedendosi: introdurre uno strumento ad hoc è necessario ai fini del recepimento della Direttiva europea? Il punto di domanda si estende alle soglie per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, che nello schema di dlgs sotto la lente dei commercialisti e di Confindustria hanno un ruolo tra i segnali di allarme funzionali alla tempestiva rivelazione della crisi.

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