FS sullo slittamento del Codice della crisi d’impresa


Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 (GU n. 202 del 24 agosto 2021) differisce al 16 maggio 2022 facendo slittare al 31 dicembre 2023 le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

L’intervento in materia di crisi d’impresa e sulle tempistiche già da tempo definite per la vigenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 14/2019, risponde
all’esigenza di contemperare le conseguenze della crisi generata dalla pandemia ‒ che potenzialmente potrebbero falsare la situazione economico-patrimoniale delle imprese ‒ con la necessità di inserire nell’ordinamento misure in grado di affrontare eventuali “campanelli d’allarme” prima che degenerino in crisi.

Il nuovo decreto

Nell’Approfondimento pubblicato il 6 settembre 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro rammenta che il decreto consente all’imprenditore in difficoltà, in crisi o in stato di insolvenza reversibile, di prendere una decisione al fine di intraprendere un percorso (riservato fino al momento in cui non si chiede la concessione di misure protettive), domandando la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell’impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata (di conseguenza, per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell’attività).

Tentativo di risolvere, introdotta la composizione negoziata

L’art. 2 del decreto introduce la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Quando lo squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa da cui può generarsi la crisi o l’insolvenza viene valutato ancora reversibile, l’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere alle associazioni camerali dell’ambito territoriale in cui ha sede la sua impresa, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda, cercando di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, é un percorso più strutturato, adeguato alle mutate esigenze e meno oneroso.

Tra gli esperti i Consulenti del Lavoro

In considerazione della necessità di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese a individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti, il popolamento dello speciale elenco di esperti – art. 3, c. 3, del decreto – nel quale possono essere inseriti anche i Consulenti del Lavoro dotati di particolari requisiti, non va – puntualizza Massimo Braghin nell’Approfondimento – confuso con quanto previsto dal D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”): “il decreto di agosto non incide in alcun modo sull’Albo dei gestori della crisi, se non per il fatto che – spostando l’entrata in vigore del Codice della crisi al 16 maggio 2022 – fa slittare l’approvazione dell’Albo all’indomani del decreto attuativo del Guardasigilli (quindi nei prossimi mesi).”.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it