La Cassazione (finalmente) conferma: transfer applicabile all’Irap

Nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18436/2021 in materia di transfer pricing, i principi di diritto affermati sono due:

il metodo transazionale di ripartizione degli utili per la determinazione del valore di libera concorrenza è affidabile al pari degli altri metodi di determinazione dei prezzi purché, delimitata accuratamente la transazione,  le chiavi di allocazione selezionate (per le quali rilevano la classificazione contabile dei costi infragruppo e l’esistenza di eventuali differenze), siano conformi per affidabilità dei risultati.;

la disciplina del transfer pricing deve ritenersi applicabile all’Irap sin dal periodo d’imposta dal 2008: la Legge di Stabilità 2014, che da tale data ne ha determinato l’applicabilità ai fini della determinazione del valore della produzione netta, è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva.

E’ dunque attorno al transfer pricing e alla determinazione del valore di libera concorrenza che la controversia ruota.

Secondo il criterio sancito dall’articolo 9 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, i prezzi (anche le condizioni) praticati in operazioni commerciali o finanziarie tra imprese multinazionali devono riflettere quelli che sarebbero stati praticati in regime di libera concorrenza.

La normativa domestica in tema, che ricalca quel criterio, è rinvenibile nell’articolo 110, comma 7 del Tuir, che al primo periodo recita: “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.”

Una modifica alla disposizione è provenuta dall’articolo 59 del Dl n. 50/2017 che, nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate operanti in Stati differenti, ha sostituito il riferimento al “valore normale” con il principio “di libera concorrenza” di cui al richiamato articolo 9 del modello di Convenzione Ocse.

Con specifico rimando ai metodi di determinazione del prezzo di libera concorrenza oggetto del contenzioso qui ripreso, sono previsti una serie di metodi raggruppabili in due macro-categorie: metodi tradizionali, basati sull’individuazione e l’analisi di prezzi o margini lordi; metodi transazionali, che fanno riferimento ai margini netti.

Nel nostro ordinamento, il metodo di ripartizione degli utili oggetto di controversia è delineato all’articolo 2, lettera e) del decreto del 15 maggio 2018.

Per la Cassazione la disciplina è applicabile all’Irap dal 2008

Merita tornare al secondo principio affermato, che da tempo divide prassi e dottrina: la rilevanza temporale dell’applicazione della disciplina del transfer pricing all’Irap.

Sul tema l’articolo 1, comma 281 della richiamata Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) ha previsto che “la disciplina in materia di prezzi di trasferimento … deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP anche per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2007”.

L’Agenzia delle entrate sostiene si tratti di norma di interpretazione autentica, che consente l’applicazione della disciplina in parola ai fini Irap a partire dal 2008.

Ebbene, l’ordinanza della Cassazione si esprime per la prima volta sul tema sostenendo la tesi del Fisco e affermando che “l’art. 1, comma 281, I. n. 147 del 2013, realizza una norma di interpretazione autentica, sicché, come tale, è volta a produrre effetti anche per il passato, consentendo l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110, comma 7, t.u.i.r. per i periodi d’imposta dal 2008 in poi.”

Ed infatti, concludono i giudici della Cassazione, “il principio di irretroattività non assume rango costituzionale nella materia tributaria (Corte costituzionale, sentenza n. 58/2009), né, in senso contrario, osta il principio di irretroattività stabilito dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, la cui deroga è consentita ove espressamente prevista dalla legge, requisito che sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma”.

Sitografia

www.cortedicassazione.it

www.fiscooggi.it